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Voluntary disclosures bis 2017: ultimi chiarimenti

Voluntary disclosures 2017: procedura per contanti o valori al portatore

L’Agenzia delle Entrate si occupa di definire l’ambito della voluntary-bis riguardante la detenzione di contante o valori al portatore. In relazione con tale argomento ricorda la procedura “rafforzata” che è necessario effettuare nel caso in cui si voglia far emergere tali valori:

  1. Il rilascio unitamente alla presentazione dell’istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’art. 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
  2. L’apertura e l’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;
  3. Il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.

In relazione con tale argomento, viene specificato che tale previsione non riguarda soltanto la procedura di voluntary nazionale ma è possibile applicarla anche nell’ambito della procedura di voluntary internazionale.

Mentre la detenzione all’estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria internazionale, analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione nazionale, solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.
Sempre in relazione con tale argomento, il documento di prassi ha voluto chiarire che tipo di attività rientrano tra i “valori al portatore”.

In tal senso viene specificato che il legislatore ha voluto riferirsi ad una nozione ampia di detti valori, che includa non soltanto i titoli al portatore, ma anche tutte quelle attività che possono trasferirsi senza obbligo di tracciabilità e che tuttavia devono essere indicati in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale. Esempi di tali attività possono essere:

  • gioielli;
  • opere d’arte;
  • metalli preziosi;
  • valute estere.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/07/2017