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La nuova disciplina delle imprese sociali

Lavoratori svantaggiati o con disabilità nell'organigramma delle imprese sociali

Le esigenze di riordino della materia, hanno indotto il Governo ad impegnarsi nella predisposizione di un testo normativo che attenesse ad ogni aspetto della vita dell’impresa sociale, a partire dalla fase costitutiva, sino a disciplinare l’eventuale sottoposizione dell’impresa stessa, ad operazioni straordinarie o procedure concorsuali.

Sono quindi regolati sia aspetti interni impresa sociale, sia aspetti (esterni) che vedono l’impresa in esame interagire con la realtà circostante.
Quanto agli aspetti interni il D.Lgs.,  oltre a regolare questioni inerenti alla distribuzione degli utili netti annuali (destinabili in una quota non superiore al 30%, al netto di spese e perdite, a fondi istituiti da enti, associazioni riconosciute e attività di promozione e sviluppo sociale promosse dalla Fondazione Italiana Sociale),  si occupa di disciplinare anche alcuni degli aspetti fondamentali legati al rapporto di lavoro.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 2 comma 4, 11, 13, si evince che, affinché le imprese sociali siano qualificate come tali sarà necessario che esse impieghino, per una quota almeno pari al 30% della totalità della propria compagine lavorativa, soggetti molto svantaggiati o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora; tutti in possesso di apposita documentazione attestante la situazione di svantaggio. Sempre con riferimento alla tutela dei lavoratori, il D.Lgs. conclude fornendo indicazioni in ordine alla commisurazione della retribuzione spettante ai lavoratori impiegati e alla necessaria predisposizione, già nello statuto, di un programma di coinvolgimento di lavoratori e soggetti terzi, nelle decisioni dell'impresa stessa, specie in quelle riguardanti condizioni di lavoro e qualità di beni e servizi.

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Aggiornata il: 27/07/2017