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La nuova disciplina delle imprese sociali

I vantaggi fiscali per l'impresa sociale e per gli investitori PF o società

Quanto alla regolamentazione dei possibili rilievi esterni, oltre agli oneri di tenuta di scritture contabili e pubblicazione del bilancio sociale, la novità più significativa attiene al profilo fiscale.

In particolare, nell’ottica di agevolare il lavoro e lo sviluppo di attività dotate dei caratteri della solidarietà e dell’utilità sociale e civile, il Governo ha optato per un regime fiscale agevolato che consente la riduzione dell’aggravio della leva fiscale, tanto per le imprese sociali stesse, quanto per coloro che interagiscano con esse, finanziandole e sostenendole.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 18, per favorire direttamente le imprese sociali, ai fini delle imposte dirette, è prevista la detassazione degli utili o degli avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa in sospensione d’imposta, effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

Il vantaggio si riflette anche sugli utili e sugli o gli avanzi di gestione, destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), all’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi relativi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT.

Restano invece imponibili, per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, salvo quanto previsto dal comma 2 ex art. 18, gli utili e gli avanzi di gestione destinati, per una quota non superiore del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali, all’aumento gratuito del capitale sociale ovvero alla distribuzione di dividendi ai soci, in una misura che non dovrà essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3, comma 3, lettera a) e lettera b));
Quanto invece ai vantaggi fiscali riconosciuti dal D.L.gs. a soggetti esterni che interagiscono con l’impresa sociale sostenendola economicamente, l’art. 18, in attuazione di quella volontà di chiarificazione e semplificazione della materia che traspare dalla lettura del testo del decreto,  dedica i commi 3 e 4 alle persone fisiche e ai soggetti IRES.
In particolare, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% della somma investita, alle persone fisiche che abbiano investito un importo massimo di € 1.000.000, per ciascun periodo d’imposta, nel capitale sociale di una o più società, che abbiano acquisito la qualifica di “impresa sociale” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data. Tuttavia, occorre precisare che il legislatore pone un limite in ordine all’accesso a suddetta detrazione, consistente nella circostanza per cui l’investimento stesso dovrà essere mantenuto per un periodo minimo di tre anni. Ne consegue che l'eventuale cessione, anche parziale, di quest’ultimo prima del decorso di tale termine, comporterà la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Quanto ai soggetti IRES, che abbiano investito, un importo massimo di € 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta, alle stesse condizioni sopra indicate per le persone fisiche, non concorrerà alla formazione del reddito, il 30% della somma investita; con la precisazione che, sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicheranno anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.

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Aggiornata il: 27/07/2017