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Titoli di solidarietà negli enti del terzo settore: novità

Codice terzo settore: cosa sono i titoli di solidarietà?

I titoli di solidarietà non rappresentano una novità per l’ordinamento italiano. La loro presenza nella compagine normativa nazionale, infatti, è ben nota oramai da oltre un ventennio. Fu con l’art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, oggi abrogato proprio dal D.Lgs. 117/2017, che il legislatore introdusse il tema, per poi chiarirlo ulteriormente con il D.M. del 08 giugno 1999, n. 328 fornendo una definizione di "titoli di soliarietà". Il primo comma del D.M. del 1999 definì i titoli di solidarietà come ”titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibile”, la cui finalità è quella di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale, ex art. 29 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Nel tentativo di perimetrare la materia del Terzo settore, il legislatore ha dedicato ai titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore (e altre forme di finanza sociale), l’intero Titolo IX del D.Lgs. 117/2017. Dal combinato disposto del primo e secondo comma dell’art. 77 è possibile rilevare che, i titoli di solidarietà debbano essere emessi, senza commissione di collocamento, sotto forma di obbligazioni ovvero certificati di deposito, da istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, ex artt.106 e 107 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La forma che il legislatore ritiene necessario si adotti, è quella di titoli non subordinati, non convertibili e/o scambiabili; inoltre, non dovranno comportare il conferimento del diritto alla sottoscrizione o acquisizione di altri tipi di strumenti finanziari e non dovranno essere collegati a strumenti derivati, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

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Aggiornata il: 24/08/2017