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Titoli di solidarietà negli enti del terzo settore: novità

Regime fiscale applicato ai titoli di solidarietà:

  • i titoli di solidarietà non rilevano ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB (es. intermediari finanziari), salvo quanto previsto al comma 5 e sempre che gli emittenti rispettino le prescrizioni del comma 6 (ex comma 8, art. 77);
  • gli interessi, i premi ed ogni altro provento ex art. 44 T.U.I.R. e i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera c-ter) T.U.I.R. relativi ai titoli sono soggetti alle esenzioni fiscali, previste per i medesimi redditi relativi a titoli e altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del D.P.R.  29 settembre 1973 n. 601 (ex comma 9, art. 77);
  • agli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in danaro di cui al comma 5, effettuate a favore degli enti del Terzo settore (ex comma 10, art. 77). 
  • In particolare, il credito d'imposta:
  • non è cumulabile con altre agevolazioni tributarie previste con riguardo alle erogazioni liberali;
  • è utilizzabile in compensazione ex art. 17 D Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini I.R.A.P.;
  • non risente dei limiti previsti dalla Legge finanziaria del 2008, relativi ai crediti d'imposta da indicare nel “quadro RU”, ex art. 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • non risente dei limiti ex art. art. 34 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria del 2001);
  • i titoli non rilevano ai fini della previsione di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall’art.1 comma 551 della legge di Bilancio 2017 (ex comma 11, art. 77);
  • i titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario, ex art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 (cd. Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) (ex comma 12, art. 77);
  • i titoli non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo prevista per le comunicazioni relative ai depositi di titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A - Tariffa (Parte I), al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo quanto previsto al comma 5 e sempre che gli emittenti rispettino quanto disposto al comma 6 (ex comma 13, art. 77).

Tuttavia, ad oggi, la norma necessita dell'emanazione di futuri regolamenti attuativi, come stabilito dal comma 15.
 
 

 

 

Fonte:


Aggiornata il: 24/08/2017