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Regolamento crowdfunding in corso di approvazione e richiesta CNDCEC

Sintesi delle proposte regolamentari del crowdfunding

Le modifiche proposte con il regolamento in consultazione riguardano:

A) l'iscrizione e la permanenza nella sezione ordinaria del registro dei gestori di portali on-line con la previsione per l’adesione della necessità di garantire un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale.

B) la regolamentazione dell’ipotesi di rinuncia volontaria all’autorizzazione, del procedimento per la decadenza e la cancellazione sulla  scorta di quanto previsto dallo stesso Regolamento  crowdfunding per il procedimento di autorizzazione.

C)  la disciplina dei conflitti d’interesse con esplicito divieto per i gestori di portali iscritti nella sezione ordinaria del relativo registro Consob (quindi, diversi dai gestori c.d. “di diritto”, quali SIM, banche, SGR, ecc.) di condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

La regolamentazione per la valutazione di appropriatezza delle operazioni e acquisizione di informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza dei clienti.  I gestori di portali, infatti, in virtù della normativa cui sono sottoposti, possono svolgere unicamente servizi c.d. “esecutivi” (raccolta degli ordini di adesione alle offerte) che, non essendo assistiti anche da un’attività di consulenza, prevedono unicamente lo svolgimento di una valutazione di appropriatezza delle operazioni, la quale, come noto, si traduce nell’acquisizione di informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza dei clienti; restano invece escluse le più ampie indagini che connotano l’effettuazione del test di adeguatezza.
Ne consegue che i gestori di portali, alla luce del tipo normativo cui sono ricondotti, risultano strutturalmente sprovvisti dei presidi e delle cautele in grado assicurare in maniera sostanziale una gestione efficace delle situazioni di conflitto di interesse in caso di “autocollocamento” dei propri titoli. Tali obiettivi potrebbero essere soddisfatti efficacemente e adeguatamente in presenza di un diverso modello di relazione con la clientela che si sostanzi, tra l’altro, in modalità di offerta che prevedano l’abbinamento sistematico con un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto

D) Infine, le modifiche regolamentari proposte all’art. 24 del Regolamento Crowdfunding confermano che le garanzie in caso di cambio di controllo (i.e. recesso o co-vendita) si applicano anche alle offerte relative alle piccole e medie imprese. A tal proposito, venuta meno la distinzione tra start-up e PMI, è stata prevista una durata minima del recesso o della co-vendita uguale per tutte le tipologie societarie e pari a 3 anni.
Viene altresì confermata la necessaria sottoscrizione, ai fini del perfezionamento dell’offerta, di una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori particolarmente qualificati.

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Aggiornata il: 31/08/2017