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Regolamento crowdfunding in corso di approvazione e richiesta CNDCEC

I Commercialisti consulenti per il crowdfunding

Il Consiglio Nazionale con il documento inviato alla Consob chiede che i commercialisti vengano coinvolti nel ruolo di garanzia per la valutazione del rischio connesso alle offerte di equity crowdfunding per favorire investimenti il più possibile consapevoli.

Le PMI infatti sono entità economiche con una storia fatta di risultati che emergono dai bilanci e atti societari di cui i Commercialisti ed Esperti contabili sono di solito parte attiva nella redazione.
I Commercialisti ed Esperti Contabili rivendicano quindi la loro competenza nell’ambito dell’Equity crowdfunding, e chiedono di essere chiamati come Advisor/Attestatori, figura analoga a quella già esistente nell’ambito dei mercati finanziari (lo Sponsor), che possa “assistere” le PMI nella realizzazione di questo genere di operazioni.

L’intervento dell’Advisor/Attestatore potrebbe tradursi per le start-up nella valutazione di natura prospettica dell’operazione, con un giudizio sulla appropriatezza delle assunzioni alla base del business plan e sulla coerenza tra dette assunzioni e i dati economico-finanziari previsionali come pure nella verifica dell’esistenza delle privative industriali dichiarate. Per l’impresa già operativa, oltre alle valutazioni di natura prospettica, l’Advisor valuterebbe, tra l’altro, anche l’attendibilità dei dati storici dell’offerente, valutando il bilancio, l’esistenza dei presupposti per la continuità aziendale e la presenza di passività potenziali
I commercialisti propongono anche la possibilità di evidenziare sia l’eventuale presenza del collegio sindacale e se ad esso sono attribuite, o meno, le funzioni di controllo contabile, sia quella del revisore legale.

In un secondo documento di osservazioni inviato alla Consob il Consiglio nazionale ha avanzato la richiesta di includere anche “i Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa in materia contabile, fiscale e finanziaria” tra i soggetti terzi di cui l’intermediario potrebbe avvalersi per organizzare corsi di formazione professionale.

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Aggiornata il: 31/08/2017