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Redditometro anche in caso di comunione legale

Redditometro:la rilevanza dei redditi del nucleo familiare

In tema di accertamento sintetico del reddito, la circolare ministeriale 9 agosto 2007, n. 49 richiama l’attenzione degli uffici sulla necessità di “valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare”.  Nello stesso senso si era espressa la circolare ministeriale 30 aprile 1977, n. 7.

Anche la Cassazione ha da tempo ammesso (almeno dal 2006 con la pronuncia n. 17203)  che il maggior reddito accertato a carico del contribuente possa trovare giustificazione nella disponibilità, da parte di questi, di redditi riferibili a propri familiari o a soggetti terzi.

Per quanto concerne l’individuazione del “nucleo familiare” rilevante, secondo la giurisprudenza si può fare utile riferimento innanzitutto “al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori,... (cfr. Cass. n. 17203 del 2006). A tal proposito l’onere probatorio gravante sul contribuente in merito alla provenienza dei maggiori redditi si atteggia diversamente a seconda sia dei rilievi contenuti negli atti impositivi (da redditometro, o da sintetico “puro”, ovvero basati sulla spesa, più consistente, per incrementi patrimoniali) che della provenienza del reddito (da familiari o da terzi).

Ciononostante, l'esborso per l'acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall'Amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal partner che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente.(...)

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/09/2017