(...) I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del contribuente , ricordando che civilisticamente non vi è alcuna certezza che il nuovo bene, pur ricadendo nella comunione legale, sia stato acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi - situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell'istituto della comunione legale , che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell'altro.
Gli unici elementi che possono quindi essere valorizzati dall’amministrazione finanziaria sono rappresentati dalla effettiva partecipazione all'atto e dal pagamento del prezzo. Per questo se soltanto dei coniugi abbia stipulato formalmente il contratto di acquisto ed in quell'occasione sostenga materialmente l'esborso, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, sul contribuente, il quale può allegare e dimostrare non solo che la provvista è costituita da redditi esenti, ma anche eventualmente che è costituita da redditi comuni o di titolarità esclusiva dell'altro coniuge.