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Split Payment: ecco quando e come applicarlo

Split payment: perimetro applicativo della scissione dei pagamenti

La disposizione in rassegna prosegue ancora precisando espressamente che l’imposta è versata direttamente dai cessionari o committenti a condizione che tali soggetti non siano “debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.

In pratica, se il debito dell’Iva, che ordinariamente è posto a carico del soggetto cedente o prestatore, si trasferisce – in base ad una specifica disposizione di legge – sul cessionario o committente, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile. Infatti, a seguito del trasferimento di tale debito su di un altro soggetto, dovuta all’applicazione del meccanismo del reverse charge, il rischio che il cedente/prestatore possa assumere un comportamento fraudolento risulta completamente azzerato. La circostanza, dovuta all’inversione contabile, che il cedente/prestatore nonaddebiti il tributo secondo le modalità ordinarie, non consente a tale soggetto di omettere il versamento  dell’Iva e per tale ragione lo split payment non è applicabile.

Questa indicazione è stata confermata anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017.
In sostanza è necessario verificare prioritariamente se l’operazione debba essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 del Decreto Iva e, qualora il riscontro fornisca un esito negativo, in presenza degli altri presupposti si applicherà il meccanismo della scissione. È dunque essenziale verificare in quali casi l’inversione contabile debba essere applicata in quanto ad essa è, “alternativamente,” collegato il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti.
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede, quale presupposto fondamentale, il possesso della soggettività passiva ai fini Iva dell’acquirente/committente. Pertanto, se il destinatario della prestazione è un ente che esercita sia un’attività istituzionale/non commerciale, ma anche un’attività di tipo imprenditoriale/commerciale, sarà necessario verificare preventivamente la sfera a cui risulta destinata la prestazione. Infatti, se la prestazione risulta destinata alla sfera istituzionale, l’inversione contabile non potrà mai trovare applicazione e sarà di fatto “sostituita” dal nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/09/2017