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Split Payment: ecco quando e come applicarlo

Esempio: Fornitura di un ordinativo nei confronti di un Ente pubblico

  • la prestazione è posta in essere (ad ipotesi) nell’ambito dell’attività istituzionale non commerciale
  • la fornitura di cancelleria (di beni) non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett- a – ter) del D.P.R. n. 633/1972

Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 – ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre si tratta di una prestazione che non risulta oggettivamente soggetta all’inversione contabile. Conseguentemente anche se la fornitura di cancelleria avesse interessato l’attività commerciale svolta (marginalmente) dall’Ente pubblico il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti avrebbe trovato in ogni caso applicazione. 

 

La novità della scissione dei pagamenti richiede che l’Ente destinatario della prestazione trattenga a sé l’imposta addebitata, effettuando direttamente il versamento del tributo nelle casse dell’Erario. La sussistenza dell’obbligo risulta quindi “condizionata” non solo dall’addebito dell’Iva, ma anche dalla circostanza che il tributo risulti distintamente esposto nella fattura.
Conseguentemente lo split payment non è interessato dalle prestazioni che, pur essendo effettuate nei confronti degli Enti di cui all’art. 17 – ter, comma 1, sono documentate con il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Si tratta, ad esempio, delle cessioni/operazioni effettuate nelle attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del Decreto Iva per le quali non è previsto l’obbligo di fatturazione. Tuttavia se l’Ente, interessato a documentare con maggiore rigore formale l’operazione chiede l’emissione della fattura, il rilascio di tale documento risulta obbligatorio. Pertanto il meccanismo della scissione dovrà essere in tale ipotesi applicato.

A seguito delle ultime novità (cfr D.L. n. 50/2017 la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di società partecipate dallo Stato, dalle Amministrazioni territoriali, e società quotate. In tali ipotesi, in considerazione dell’applicazione del c.d. principio di “attrazione”, la prestazione posta in essere non potrà che essere destinata alla sfera commerciale della società committente. Sarà quindi necessario verificare esclusivamente se la prestazione in discorso sia oggettivamente riconducibile nel novero di quelle soggette all’inversione contabile. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo la scissione dei pagamenti sarà automaticamente esclusa. Viceversa la società committente sarà obbligata a trattenere l’Iva e a versarla nelle casse dell’Erario in luogo del cedente/prestatore.
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/09/2017