Esempio: Fornitura di un ordinativo di mobili nei confronti di una Società quotata in Borsa
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la prestazione è in ogni caso attinente all’attività commerciale svolta dalla società (non sussiste una sfera istituzionale);
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la fornitura di cancelleria di beni mobili non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 – ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre si tratta di una prestazione che non risulta oggettivamente soggetta all’inversione contabile.