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Antiriciclaggio Professionisti 2017: verifica semplificata e rafforzata cliente

Antiriciclaggio: verifica semplificata per i clienti a basso rischio

Adottabile in presenza di un basso livello di rischio, consente ai soggetti obbligati di adempiere comunque agli obblighi di adeguata verifica della clientela. La semplificazione della verifica si riflette solo sulla portata e la frequenza degli adempimenti dovuti nonché sull’utilizzo di indici di basso rischio, che potranno essere aggiornati dalla autorità di vigilanza o dagli organismi di autoregolamentazione ex art. 23 D.Lgs. 231/2007. Quindi i soggetti obbligati che possano adottare la verifica ex art 23, non si riterranno esonerati dall’obbligo di:

  • compiere l’analisi del rischio;
  • identificare il cliente e/o l’effettivo titolare;
  • acquisire i dati;
  • valutare lo scopo e la natura della prestazione professionale.

È esclusa la possibilità per i soggetti obbligati di usufruire della modalità di verifica semplificata di adeguata verifica ove sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ex art. 23 comma 4 D.Lgs. n.90/2007.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 19/09/2017