Adottabile in presenza di un elevato livello di rischio, impone ai soggetti obbligati l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela, rafforzate all’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente (e titolare effettivo).
In funzione di tali presupposti, i soggetti obbligati sono tenuti ad:
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acquisire ed approfondire informazioni aggiuntive sul cliente
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approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del rapporto;
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intensificare le procedure di controllo, nel corso di instaurazione di un nuovo rapporto professionale o prosecuzione del medesimo;
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esaminare il contesto e le finalità, di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.
Il legislatore oltre ad individuare una serie di fattori che possono connotare un livello maggiore di rischio, agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 90/2017 evidenzia casi particolari in cui il soggetto obbligato (es. il professionista) potrebbe eventualmente porre in essere (o proseguire) un rapporto o una prestazione professionale, con un cliente che si riveli essere un soggetto politicamente esposto, un ente creditizio o istituto finanziario transfrontaliero ovvero un soggetto residente in Paesi terzi ad alto rischio.