In tal caso, oltre alle ordinarie forme di adeguata verifica, gli intermediari bancari e finanziari saranno tenuti ad:
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ottenere informazioni utili a comprendere la struttura proprietaria e la natura delle attività svolte dall’ente o intermediario;
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agire per determinare la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto, anche servendosi di pubblici registri, elenchi, atti o documenti;
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valutare la qualità dei controlli antiriciclaggio cui l'ente o istituto estero sottoposto a verifica, è soggetto;
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assicurare un monitoraggio costante del rapporto con l'ente o l'istituto, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto;
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assicurarsi che l'ente o istituto estero, oggetto di verifica, abbia a sua volta sottoposto ad adeguata verifica i clienti a cui concede l’accesso diretto ai conti di passaggio;
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assicurarsi che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con i clienti (di cui al punto precedente);
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assicurarsi che l’ente o intermediario possa fornire al soggetto obbligato controparte, ex art. 3 D.Lgs. n.90/2017, i dati inerenti all’adeguata verifica della clientela effettuata dal primo;
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ottenere l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
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definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente o istituto.