Per quanto riguarda il condominio, il codice civile si occupa dell'argomento all'art. 1131 il quale, per quanto qui interessa, prevede che:
"comma 1: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi
comma 2: ......
comma 3: Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
comma 4: L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni."