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Responsabilità negli appalti e crediti del lavoratore

Appalti e crediti dei lavoratori

Per prestatori di lavoro si intendono i soggetti che esercitino attività oggetto di appalto o subappalto , con diverse tipologie di rapporto di lavoro:

  • subordinato,
  • parasubordinato
  • o anche autonomo,  come previsto dal Decreto Legge n.° 76/2013 all’art. 9 co. 1.

E’ evidente quindi che l’art. 29 co.2 del D.Lgs. 276/2003 costituisce un ampliamento della tutela dei crediti da lavoro in quanto, quale procedimento più specifico ed alternativo a quanto previsto dall’art. 1676 del Codice Civile, estende la responsabilità solidale ai soggetti in regime di subappalto e quindi a tutta la “catena” a partire dal committente principale, e rimuovendo i limiti di importo relativi all’eventuale debito derivante dal rapporto tra appaltatore e committente.

Quest’ultimo, in sostanza si potrebbe trovare nella situazione di essere obbligato al pagamento di crediti da lavoro pur avendo saldato le intere spettanze dovute agli appaltatori.
Per quanto concerne i crediti da lavoro oggetto di responsabilità solidale, si tratta nello specifico di :

  •  tutti i trattamenti retributivi (compresi i trattamenti ad personam, per lavoro straordinario, per mensilità aggiuntive, ecc.),
  •  alla quota di trattamento di fine rapporto,
  •  ai contributi previdenziali
  •  ai premi assicurativi, che siano maturati nell’ambito del contratto di appalto.

Sono invece esclusi dalla tutela:

  •  le eventuali sanzioni civili e amministrative relativi ad inadempimenti od evasioni contributive,
  •  eventuali indennità risarcitorie e
  •  gli emolumenti occasionali o privi di carattere continuativo o fondante nel rapporto di lavoro (diarie, rimborsi, buoni pasto, ecc.).

Le garanzie di responsabilità solidale  sono inoltre vincolate da un limite temporale, che prevede la decadenza del diritto trascorsi due anni dalla cessazione dell’appalto (o dalla cessazione del relativo contratto in caso di subappalto), qualora gli interessati non abbiano provveduto, entro tale lasso di tempo, a far valere il diritto stesso.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 29/09/2017