Il D.L. 25 del 17 marzo 2017 è intervenuto a modificare le disposizioni ed ha eliminato alcune specifiche previsioni contenute nel comma 2 dell’art.29 del D.Lgs. 276/2003:
In particolare:
-
per i lavoratori non è più necessario coinvolgere nella fase processuale tutti i soggetti intervenuti nell’appalto, ed anzi, potranno “aggredire” il committente prima dell’appaltatore/datore di lavoro per soddisfare i propri crediti di lavoro maturati durante l’appalto stesso;
-
il committente dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, fatto salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso di quanto pagato dall’appaltatore;
-
non è più affidata alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al regime di responsabilità solidale negli appalti.
Con il D.L. 25/2017 quindi si rafforza ulteriormente la disciplina relativa alla responsabilità solidale negli appalti, per cui e committente e appaltatore e subappaltatori sono tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell’appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e gli eventuali debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, senza possibilità di deroghe e , soprattutto senza la preventiva escussione del debitore diretto.