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Il contratto di agenzia

Contratto di agenzia e provvigioni

Il diritto alla provvigione da parte dell’agente riguarda tutti gli affari di vendita conclusi per effetto del suo intervento e comunque dopo la sottoscrizione del contratto d’agenzia (qualora la proposta al preponente sia giunta prima).

In caso di scioglimento del contratto d’agenzia, il diritto alla provvigione riguarda anche gli affari conclusi entro un termine ragionevole dalla fine dell’accordo.

Il diritto dell'agente al compenso matura, però, solo con riguardo agli affari che hanno avuto regolare esecuzione. In caso di parziale esecuzione, la provvigione spetta all'agente in proporzione alla parte eseguita, escludendo del tutto il diritto alla retribuzione nel caso in cui l'affare promosso dall’agente non abbia avuto alcuna esecuzione. La conclusione del contratto è spesso affidata alla ditta preponente che sottoscrive il contratto preparato dall'agente.

Il preponente non può avvalersi di più agenti per lo stesso ramo d’attività nella medesima zona, di contro, all’agente è vietato curare la conclusione degli affari di più imprese concorrenti, nella stessa zona e per lo steso ramo (art. 1743 c.c.).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/10/2017