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Il contratto di agenzia

Il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia

Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia è l’obbligo di “esclusiva” o di non concorrenza, al quale è possibile derogare nel pieno rispetto dell’autonomia negoziale. Ovviamente, con la cessazione del rapporto, l’agente riacquista la piena libertà negoziale e può continuare ad esercitare l’attività a favore di preponenti, che una volta erano concorrenti.
D'altro canto, la condotta della diritto della ditta preponente non può essere limitata fino al punto di non poter concludere, al di fuori del contratto esclusivo di agenzia, un numero esiguo di contratti, omettendo anche di versare le relative provvigioni, in violazione dei diritti dell'agente. Ciò, in quanto il preponente ha facoltà di concludere affari di carattere occasionale nella zona assegnata in via esclusiva all'agente.

Vi è divieto invece   nel caso in cui l'attività avvenga in modo continuativo e con un'ampiezza tale da rendere difficile per l'agente l'assolvimento dell'incarico affidatogli. In ogni caso la tutela dell'agente da ogni invasione del preponente, nell'ambito della zona di esclusiva, è assicurata dal diritto vantato dall'agente anche per gli affari conclusi dal preponente stesso.

Sul punto, la Cassazione si è da tempo espressa , affermando che «il diritto di esclusiva, a qualunque negozio giuridico acceda (agenzia, somministrazione, vendita eccetera) non implica necessariamente il divieto, a carico del preponente, del somministrante o comunque del concedente, di concludere affari direttamente nella zona riservata.” In particolare, per quanto riguarda il contratto di agenzia, nel quale il diritto all'esclusiva costituisce un elemento naturale, il preponente ben può stipulare direttamente contratti da eseguirsi nella zona dove opera l'agente, con l'unico limite di non ridurre il diritto di esclusiva ad una mera apparenza.
Non va dimenticato che il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti . 

La deroga puo avvenire sia in forza di clausola espressa  ma anche  tramite una tacita manifestazione di volontà, desumibile , ad esempio dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione .

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/10/2017