La cessazione del rapporto d’agenzia, fa nascere in capo all’agente il diritto a percepire un’equa indennità che è quantificata negli accordi economici collettivi (art. 1751 c.c.) .
Tale indennità spetta all’agente solo se ha procurato nuovi clienti al preponente o ha contribuito ad aumentare con quelli esistenti i vantaggi derivanti dagli affari. Si tratta, quindi, di un'indennità che premia solo gli agenti più meritevoli a fronte del vantaggio ottenuto dal preponente, il quale, anche dopo la cessazione del rapporto, potrà continuare a concludere affari con i clienti “ereditati” dall'agente.
L'art. 1751 c.c.è stato infatti modificato dal D.Lgs. 15.2.1999, n. 65, che attribuisce all'agente il diritto di ottenere il pagamento di un'indennità a condizione che:
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abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;
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il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
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il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.