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Trasformazione societaria e cessione d'azienda: la giurisprudenza

La trasformazione è un’operazione straordinaria con la quale un’impresa cambia la propria forma organizzativa.

  • Essa non incide sui beni e sulla situazione patrimoniale: non determina alcun trasferimento di beni, dato che l’impresa continua ad esistere, anche se in forma giuridica diversa.
  • La trasformazione non è quindi una vicenda estintiva della società.

La giurisprudenza, infatti, ritiene che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta in particolare soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (T. Genova, Sez. VI, 16.5.2008).

Pertanto, ogni specie di trasformazione comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio con la conseguenza che l'ente trasformato, anche nell'ipotesi in cui consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici pendenti, ma sopravvive alla vicenda modificativa, senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva. Tutto il patrimonio della società trasformata deve essere considerato della medesima società - sia pure diversa nel "tipo" e nella correlata denominazione sociale - quale risulta, appunto, dalla trasformazione.

In particolare la società, risultante dalla trasformazione, assume nel processo la medesima posizione di parte della società trasformata. Tuttavia la diversità di tipo e quella correlata di denominazione sociale non dispensa la società risultante dalla trasformazione, quantomeno nel caso di contestazione della controparte, dall'onere di provare che, risultando dalla trasformazione suddetta, si identifica con la società trasformata, nonostante le ricordate diversità (C. 17066/2003; C. 13434/2002; C. 5963/2001; C. 10254/2000; C. 3638/1998; C. 3713/1992; T. Napoli, Sez. lavoro, 3.2.2006).

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Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 23/10/2017