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L’impiego dei droni alla luce della normativa sulla privacy.

Il parere dei Garanti Privacy di tutti gli Stati membri della Comunità Europea

A tale proposito si richiama il parere fornito dal Gruppo ex art 29, che raggruppa i Garanti Privacy di tutti gli Stati membri della Comunità Europea, che parte dall’assunto che l’impiego dei droni diventa problematico nel momento in cui se ne faccia un uso che non tiene conto della estrema invasività che tale tecnologia è in grado di dispiegare.
Per questo motivo si rende necessario un coordinamento normativo in grado di regolamentare i vari aspetti legati all’utilizzo di tali strumenti al fine di consentire all’utente di avere ben chiari alcuni aspetti, a partire dalla “catena di responsabilità nell’utilizzo dei droni, al fine di esplicitare chi è l’autore delle riprese, per quali fini agisce, quali sono le precauzioni adottate per garantire la riservatezza e quali le misure di sicurezza da adottare. Altro aspetto di non poco conto attiene all’ipotesi in cui i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in "outsourcing" ad altri soggetti, i quali sono i veri titolari del trattamento ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.
Altri rischi sono legati alla peculiarità dei “droni” che consentono di effettuare riprese (e quindi elaborare dati attraverso immagini) senza che i soggetti ripresi ne abbiano contezza, con un rischio piuttosto elevato di dare vita ad una raccolta massiva di dati personali.
Al fine di affrontare correttamente l’argomento droni va prevista, a livello di legislazione nazionale, la necessità di acquisire una autorizzazione speciale da parte delle Autorità di Aviazione,  oltre a prescrivere l’applicazione di criteri finalizzati a ridurre, in base ai principi di minimizzazione e di proporzionalità, l’acquisizione di dati personali inutili.
Altro aspetto da prendere in considerazione attiene alla informazione da rendere ai soggetti interessati della elaborazione effettuata; è necessario, altresì, adottare tutte le opportune misure di sicurezza e cancellare o anonimizzare i dati personali che non sono strettamente necessari.
Il gruppo di lavoro ex art 29 raccomanda di adottare i principi di privacy by design sin dalla fase di progettazione, al fine di minimizzare sia la raccolta dei dati che eventuali trattamenti successivi degli stessi.
Dal lato degli utenti, occorre prevedere una raccomandazione specifica ai produttori di droni affinchè gli imballaggi contengano fogli illustrativi (istruzioni per l’uso) che sensibilizzino sulla potenzialità di intrusione che tali tecnologie hanno ed in quali casi è consentito il loro impiego.
Il parere fornito dal Gruppo di lavoro ex art. 29 invita i legislatori nazionali a prevedere che l’uso commerciale dei droni sia soggetto ad una disciplina normativa che tenga conto sia della qualificazione del pilota che del rilascio di una licenza di esercizio.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/10/2017