Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

L’impiego dei droni alla luce della normativa sulla privacy.

La posizione della giurisprudenza di legittimità.

Una sentenza della Corte di Cassazione n.47165/2010 ha stabilito che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Nel caso preso in esame dalla Corte, una coppia era finita sotto processo e condannata dai giudici di merito (sia in primo grado sia in appello) per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), giacchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante.
La Cassazione analizzando i dettagli del caso ha ritenuto valide le argomentazioni della coppia secondo cui "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi". E la Cassazione ha chiarito che tale circostanza (dell'insussistenza di ostacoli) può escludere l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p. Per verificare se un ripresa è lecita o meno, scrive la Corte,  è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità' dell'individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine) e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità' indeterminata di soggetti". La Corte porta come esempio quello del balcone visibile dalla pubblica via. Pertanto, la scriminante per distinguere tra riprese lecite e riprese illecite consiste negli accorgimenti utilizzati per effettuare le riprese: se questi hanno richiesto il superamento di “barriere” od ostacoli di varia natura oppure se le riprese sono avvenute in maniera semplice.
In precedenza, la Corte di Cassazione, sent. n. 40577/2008, aveva affermato che “la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615-bis, cod. pen., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza” (Cass. Pen. Sez. V n. 40577/2008).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/10/2017