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Collegato fiscale alla Manovra 2018: ecco le novità del decreto

Norme in materia di trasparenza societaria

Il decreto legge all’articolo 13 prevede alcune norme cd. “disposizioni anti scorrerie” in materia di trasparenza societaria modificando il D. Lgs 58/98. Infatti, come introdotto nella relazione di accompagnamento al decreto legge “il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali”. Pertanto per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si è esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l’operazione.
In particolare, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 %, 20 % e 25 % del relativo capitale, deve essere effettuata una dichiarazione in cui sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

  • i modi di finanziamento dell'acquisizione;
  • se agisce solo o in concerto;
  • se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;
  • le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;
  • se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB con proprio regolamento deve prevedere disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/10/2017