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Welfare aziendale variabile e premiale. Il parere dell’Agenzia

Welfare aziendale: la risposta favorevole dell'Agenzia

Illustrato il quesito, la Società istante,  anticipava all’Agenzia delle Entrate la propria posizione in merito al regime fiscale applicabile al proprio “Piano Welfare”:
“La società istante ritiene che, in merito alla descritta situazione, sussistano i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei propri dipendenti rientranti nella fattispecie esentative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento sia al primo che al secondo anno di vigenza del Piano Welfare. Evidenzia al riguardo che, così come previsto dalla normativa di riferimento, i benefit in esame, che non sono rivolti ad personam e non costituiscono quindi dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati dipendenti, non sarebbero in ogni caso neanche convertibili in denaro nel caso di totale o parziale mancato loro utilizzo.

La Direzione Regionale ha ribadito che il comma 1 dell’art. 51 TUIR   stabilisce l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve e, nei commi successivi, alcune specifiche deroghe al principio della totale imponibilità, elencando le componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

Partendo da questo principio non  è più necessario, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro.

Il comma 2 dell’art. 51 reca invece l’elencazione tassativa delle somme e dei valori che, benché percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, non costituiscono reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Tra queste voci rientrano, come precisa la Direzione Regionale, “le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari tramite strutture esterne all’azienda purché i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio”.
Per questo, la Direzione Regionale ha ritenuto che il “Piano Welfare” così articolato non fosse in contrasto con le norme agevolative e, quindi ha, considerato, i valori dei servizi offerti ai dipendenti come non inclusi nel reddito da lavoro dipendente e quindi rientranti nelle fattispecie di esenzione di cui ai co. 2 e 3 art. 51 TUIR basando, quindi,  la sua risposta in relazione al principio della generalità e della non rimborsabilità del Welfare.

Anche sulla base di quest’ultimo parere , dunque il percorso per l’utilizzo diffuso degli strumenti di Welfare si sta man mano velocizzando e arricchendo di numerosi spunti.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/10/2017