Nella sentenza in commento è stata richiamata, anche, la Convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, e precisamente l’articolo 16 che recita:
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Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
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Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.