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Facebook: niente foto di minori sui social

Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR

Il Giudice ha, altresì, richiamato il Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 – che prevede e disciplina fattispecie relative al trattamento di dati personali dei minori di sedici anni, prendendo spunto proprio dai servizi erogati dalla società dell’informazione.

Per completezza si precisa che, per «società dell’informazione» si vuole indicare una società moderna che, giunta al culmine del processo di industrializzazione, deve - per continuare a crescere - concentrare i propri sforzi verso la produzione non più di beni materiali bensì di servizi immateriali.

L’art. 8. “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione.” Prevede che per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Tale posizione è stata, successivamente, ripresa nella Guida al nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dati, presentata dal Garante italiano,  a proposito del consenso ove si legge che: “Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà   essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, selezionando un’apposita casella in un sito web). Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche «esplicito». Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso) oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi. I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni.”

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 10/11/2017