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Residenza fiscale all'estero: niente dichiarazione in Italia

La normativa su redditi prodotti all'estero e l'AIRE

Vediamo, innanzitutto, di riepilogare le principali norme di riferimento, partendo dalla gerarchia delle fonti delle leggi; ossia, ciò che è risultato essere fondamentale motivo di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente nella sentenza qui in commento, basata per l’appunto sulla prevalenza della norma convenzionale rispetto a quella domestica, in caso di contrasto fra le stesse. 

Le disposizioni di interesse sono le seguenti:
- Art. 117, comma 1, Costituzione: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."
Dunque, dopo la Costituzione, abbiamo nell’ordine: l’Ordinamento comunitario, i Trattati internazionali e, infine, le leggi nazionali.
Tale gerarchia (seppure non ce ne sarebbe bisogno) viene, poi, confermata anche dall’art. 75, DPR 600/1973:  "Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia".( continua...)

IL COMMENTO

La vicenda trattata dalla Corte concerne una fattispecie che, oggigiorno, si presenta sempre più spesso a causa del costante aumento di cittadini italiani che si trasferiscono all’estero per ragioni di lavoro.
I casi più frequenti che si incontrano nella pratica, peraltro, assai difficilmente permettono di raggiungere in giudizio un risultato analogo a quello conseguito dal contribuente in questione (per il quale era incontestata la sua residenza fiscale inglese), a causa di una specifica disposizione interna – di regola, fatta salva da quasi tutte le Convenzioni – in base a cui il cittadino italiano è comunque considerato fiscalmente residente in Italia se non ha previamente richiesto l’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
In effetti, per le motivazioni più disperate, non ultima la scarsa conoscenza della normativa, i cittadini italiani si recano a vivere e lavorare all’estero, omettendo di “fuoriuscire” dalle anagrafi nazionali, tramite l’anzidetta iscrizione all’AIRE.

 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 20/11/2017