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Provvedimenti e poteri dell’amministratore di condominio

I provvedimenti dell'amministratore e la tutela dei condòmini

Tali provvedimenti sono obbligatori per ciascun condòmino.

Nel caso in cui il condòmino voglia contestare il provvedimento, può passare dall'assemblea (chiedendone la convocazione all'amministratore o convocandola direttamente, ex art. 66 disp. att. e trans. c.c.) e/o (tenuto conto che i due rimedi non sono alternativi, nè il primo è condizione di procedibilità per il secondo, secondo l'interpretazione prevalente) ricorrere all'autorità giudiziaria (ricorrendone le condizioni).

In tale ultimo caso, le modalità di ricorso sono quelle indicate dall'art. 1137 c.c., cioè le stesse che regolano l'impugnazione delle delibere assembleari. In tali casi, è dunque ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione, in caso di provvedimenti contrari alla legge o a regolamento; in caso di provvedimenti  nulli - che ad es. incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini - (al pari delle delibere assembleari), il ricorso è stato ammesso in ogni tempo (si v. Cass. n. 12851/1991); se il provvedimento è ratificato dall'assemblea, si dovrebbe impugnare (eventualmente) la relativa delibera.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 22/11/2017