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TARI 2017: ecco una guida per richiedere il rimborso

Quali sono i tre fattori su cui si fonda l’applicazione della TARI?

Secondo quanto stabilito dal legislatore del 2013 con l’art. 1 comma 641 della L. n. 147, sono tenuti ad adempiere al versamento della TARI, coloro che siano legati, da un vincolo di possesso o comunque di detenzione qualificato, ad un immobile adibito a qualsiasi uso e suscettibile di produrre rifiuti urbani. Mentre la stessa norma, esclude che la Tassa sui rifiuti, si applichi in relazione ad aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e alle aree comuni condominiali, ex art. 1117 c.c., non detenute o occupate in via esclusiva (es. suolo su cui sorge l'edificio, pilastri, scale, portoni di ingresso, etc.).

Ma l’esistenza di un vincolo di detenzione sull’immobile, non rappresenta l’unico presupposto in relazione al quale viene parametrata la TARI; tra gli altri fattori che intervengono, ricordiamo anche: la superficie dell’immobile e la tariffa.

L'applicazione della TARI avviene tenuto conto della superficie dell’immobile già dichiarata, ovvero accertate direttamente dal Comune. Per determinare la metratura delle unità immobiliari ordinarie, che rientrino cioè nelle categorie catastali A, B, C, i comuni potranno servirsi di due differenti regimi:

  • il regime transitorio: adottabile in via esclusivamente momentanea, considerando quale superfice su cui determinare la TARI, la sola superficie calpestabili;
  • il regime permanente: da adottarsi, in sostituzione del regime transitorio, solo dopo che i dati catastali siano stati allineati ai dati toponomastici.

Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E) la TARI sarà determinata prendendo in considerazione la sola superficie calpestabile.

Quanto all’ultimo fattore che interviene nella determinazione della Tassa sui rifiuti è opportuno chiarire fin da subito che l’ammontare della TARI è determinato su base tariffaria annua; tariffa che il comune determina alternativamente sulla base del “metodo normalizzato” ex D.P.R. n. 158 del 1999, ovvero secondo il principio, di estrazione europea, “chi inquina paga”. Ricordiamo che la tariffa si compone di due parti: una fissa ed una variabile, articolata nelle fasce di utenza domestica e non, e una maggiorazione del 5% a titolo di addizionale provinciale. Con particolare riferimento alle utenze domestiche, si rileva che:

  • la parte fissa: dovrà essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, maggiorata della superficie delle pertinenze, per la tariffa unitaria che tenga conto del numero degli occupanti dell’utenza stessa;
  • la parte variabile: che come chiarito dal MEF rappresenta un valore assoluto, sarà costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti, da sommarsi alla parte fissa.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 22/11/2017