Il contribuente che ritenga di aver indebitamente pagato un quantum di imposta superiore a quanto dovuto, potrà richiedere il rimborso, presentando istanza di rimborso ex. art 38 D.P.R. n. 602/1973.
Precisando che, l’istanza di rimborso potrà riguardare solo la TARI pagata a partire dal 2014 e che il termine per presentare l’istanza si prescrive entro 5 anni dal pagamento degli importi non dovuti, la stessa non è soggetta a particolari formalità, come chiarito dal MEF. È tuttavia opportuno che all’interno della stessa siano riportati:
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i dati sensibili del contribuente (che richiede il rimborso);
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il periodo per il quale il rimborso è richiesto;
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il vincolo giuridico che lega il contribuente all’immobile;
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i dati catastali riferiti all’immobile principale e alle pertinenze ad esso annesse, in relazione alle quali è stata erroneamente applicata la quota variabile della tariffa.
L’istanza di rimborso dovrà essere presentata dal contribuente, a mezzo PEC o raccomandata A/R, direttamente alla società privata che, all’epoca in cui risale il tributo oggetto di contestazione gestiva l’entrata; nell’eventualità (probabile) in cui la suddetta società non esiste più, l’istanza dovrà essere proposta (congiuntamente) nei confronti della nuova società di gestione e del Comune. A seguito di tale procedura, potrà verificarsi che:
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al contribuente sia riconosciuto il rimborso;
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al contribuente sia notificato un provvedimento di diniego; in tal caso il contribuente che voglia proseguire per il recupero delle somme non dovute, potrà servirsi dello strumento del ricorso entro 60 giorni dalla notifica del diniego;
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al contribuente non sia riconosciuto né il rimborso né gli sia comunicato alcun provvedimento di diniego; in tal caso il contribuente potrà procedere giudizialmente per il recupero delle somme, mediante ricorso da presentarsi dopo 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.