Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Rinuncia TFM amministratore non socio 2017

TFM: risoluzione Agenzia Entrate 124/E del 13 ottobre 2017 sul TFM

Su tale questione è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017. L’Agenzia delle entrate, ricorda in via generale che il comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir, inserito dal decreto internazionalizzazione, prevede che: “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”. Secondo tale disposizione legislativa:

  • in assenza di tale comunicazione, quindi, il debitore è tenuto ad assoggettare a tassazione tutta la sopravvenienza attiva;
  • l’eccedenza, invece, costituisce per il debitore partecipato una sopravvenienza imponibile, a prescindere dal relativo trattamento contabile, con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

L’irrilevanza fiscale della rinuncia e della relativa sopravvenienza attiva, rileva la risoluzione, è dovuta alla volontà del socio di incrementare il patrimonio della società partecipata. Con riferimento al la risoluzione in esame, l’Agenzia chiarisce che, nel caso di rinuncia al trattamento di fine mandato operata da amministratori soci:

  • la società non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva (articolo 88, comma 4-bis del Tuir), non essendo ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale;
  • non è richiesta la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, non potendo verificarsi, in assenza di un’attività di impresa, quelle distorsioni che il legislatore ha inteso scongiurare attraverso l’introduzione del citato comma 4-bis.

Se la rinuncia al Tfm riguarda amministratori esterni alla società, invece, mancando la qualifica di socio, troverà applicazione l’articolo 88, comma 1,del Tuir, con la conseguenza che la società dovrà tassare una sopravvenienza attiva nei limiti delle quote di trattamento di fine mandato accantonate e dedotte.

Fonte:


Aggiornata il: 28/11/2017