La DPIA, invece, non è necessaria nei seguenti casi:
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se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche;
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se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a quelli del trattamento per cui è già stata condotta una DPIA,
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se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte di un’autorità di controllo prima del maggio 2018 e non siano intercorse, nel frattempo, modifiche significative al trattamento;
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per i trattamenti effettuati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, così come per i trattamenti necessari per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere di cui è investito il titolare del trattamento, sottoposti a disciplina legale comunitaria o da parte di uno Stato membro e che siano già sottoposti a DPIA;
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se il trattamento è compreso nell’elenco facoltativo redatto dall’autorità di controllo nazionale dei trattamenti.