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Antiriciclaggio 2017.Il sistema sanzionatorio nel decreto n. 90/2017

I termini del procedimento sanzionatorio

L’art. 69, comma 2, del D.lgs.231/07 prescrive che il procedimento sanzionatorio debba concludersi entro due anni dalla ricezione della contestazione notificata all’autorità procedente. Il termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso in cui il trasgressore abbia presentato formale istanza per l’audizione. 

Per quanto concerne i procedimenti pendenti al 4 luglio 2017, laddove a tale data il termine di due anni – ovvero di due anni e sei mesi nel caso in cui sia stata richiesta l’audizione – risulti spirato, i suddetti procedimenti sono estinti. Sarà cura dell’amministrazione procedente darne formale comunicazione agli interessati.

Per i procedimenti per i quali il termine non risulti invece spirato, a norma del comma 3 dell’art. 69, esso è prorogato di ulteriori dodici mesi rispetto ai due anni (ovvero due anni e sei mesi in caso di richiesta di audizione) ordinariamente previsti.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/12/2017