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Antiriciclaggio 2017.Il sistema sanzionatorio nel decreto n. 90/2017

Alcuni esempi

  • nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione procedente in data 12/3/2015 e nessuno degli interessati abbia richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento, calcolato in base al criterio di cui all’art. 69, comma 2, risulta essere scaduto in data 12/3/2017 e, pertanto, il procedimento è estinto;
  • nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito in data 07/01/2015 e uno o più interessati abbiano richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade alla data del 07/07/2017, successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017. Pertanto, il procedimento non è estinto e il termine per la sua conclusione, con emanazione del provvedimento finale, è prorogato al 07/07/2018;
  • nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione procedente in data 28/10/2016 e nessuno degli interessati abbia richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019;
  • nel caso in cui l’atto di contestazione sia stato acquisito dall’Amministrazione in data 03/07/2017 e uno o più interessati abbiano richiesto l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 03/01/2020 ed è prorogato al 03/01/2021.


Prima della scadenza dei termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio, l’interessato può richiedere il pagamento in misura ridotta – pari a un terzo – purché nei 5 anni precedenti non si sia avvalso della stessa facoltà.  L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica del decreto (60 gg se residente all’estero).
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il MEF notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto. In caso di accoglimento, il trasgressore ha 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento. Resta sospeso il termine per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio. La misura ridotta si applica anche a tutti i decreti sanzionatori già emanati e notificati agli interessati, ma che alla data del 4/7/2017 non siano ancora divenuti definitivi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 12/12/2017