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Contraddittorio preventivo generalizzato: ancora pareri contrastanti

GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Il tema dell’obbligo di contraddittorio preventivo in ambito tributario ha tenuto un ruolo centrale nell’ultimo decennio in dottrina e in giurisprudenza.
Volendone fare una brevissima sintesi si potrebbe collocare l’inizio del dibattito in corrispondenza dell’emanazione della sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C349/07 Sopropè - Organizações de Calçado Lda. In tale ambito venne affermato il principio per il quale nel procedimento  si sarebbe dovuto, in applicazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ascoltare il cittadino prima di emettere nei suoi confronti un provvedimento lesivo dei suoi interessi. (..)
Da allora si sono susseguite sentenze sia in ambito europeo  che interno , le quali hanno via via applicato tali criteri, fino ad arrivare a tre successive sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in due anni successivi: precisamente la n. 18184 del 29 luglio 2013 e le due gemelle del 18 settembre 2014, nn. 19667 e 19668.

La Corte, decidendo su specifiche norme di diritto interno, nelle predette pronunce, ha definito un principio di riferimento: quello dell’esistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari, sulla base delle regole della Carta di Nizza (ovvero sia l’articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione, sia il 47 e il 48 in ambito processuale).

Il quadro si compose infine con l’intervento della Corte Costituzionale che nella sentenza 132-2015, ammette l’esistenza del predetto principio generale per dichiarare non fondata la questione relativa al vecchio articolo 37-bis del DPR 600/73 . 

In questo contesto, finalmente definito in maniera omogenea , è intervenuta però la sentenza del 9 dicembre 2015 ancora delle Sezioni Unite, che ha certo avuto un effetto benefico per l’Erario sui giudizi in corso, ma non altrettanto per la coerenza e la sistematicità del nostro sistema impositivo; infatti  ha corretto la precedente impostazione affermando che l’obbligo del contraddittorio non è un principio generale. Esiste per i tributi amministrati e non per quelli interni. Esiste in relazione a questi ultimi solo se una norma interna espressamente lo prevede. 

2. LA SENTENZA ANNOTATA
Nella bella, molto argomentata e coraggiosa sentenza  della Commissione tributaria provinciale di roma del 7.11.2017  i Giudici non condividono che  il contraddittorio sia  “limitato agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente” e non invece ai casi, come quello di specie, in cui l’atto impositivo sia stato emesso dall’Ufficio direttamente senza il compimento di alcuna attività di verifica in loco.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 05/12/2017