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Registro operatori compro oro: criticità del decreto ministeriale

L’avvio dell’attività per gli Operatori Compro Oro

A questo punto, chiarito che, in base alla “Riforma Madia”, per l’avvio ovvero per qualsiasi variazione (amministratore, sede legale, unità locale, preposto ecc.) dell’attività di Compro Oro, deve passare dalla Conferenza di servizi tra Uffici (Comune e Questura), la cui chiusura ufficiale rende efficace l’inizio o la modifica dell’attività, anche l’iscrizione al Registro OAM deve appartenere a tale procedura poiché, senza iscrizione al Registro Compro Oro di cui all’art. 3 del D.lgs 92/2017, non è possibile iniziare l’attività specifica. Siffatta situazione, pertanto, richiederebbe che il Ministero dell’Economia e delle Finanze integri la procedura di iscrizione e aggiornamento del Registro tenuto dall’OAM nella procedura SCIA presso lo Sportello Unico dei Comuni di competenza.

Strettamente connesso all’adempimento precedente è la presentazione, in allegato all’istanza di iscrizione all’OAM, dell’Attestato che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza rilasciato dalla questura territorialmente competente. Rispetto a tale aspetto, infatti, emerge la necessità di portare a conoscenza delle questure la norma di recente approvazione (comma 2, art. 3 D.lgs. 92/2017) poiché le medesime autorità di pubblica sicurezza stanno agendo in maniera disomogenea; ossia si riscontrano resistenze al rilascio di tale nuovo documento e ciò comporterà, inevitabilmente, ritardi nell’iscrizione al Registro degli operatori compro oro. Dunque, si ritiene opportuno un coordinamento tra MEF e Ministero dell’Interno per la diramazione di una Circolare interna che chiarisca l’aspetto legato all’Attestato e, nell’occasione, l’abolizione o la permanenza dell’obbligo di tenuta dei Registri di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 128 del TULPS (articolo rimasto invariato).

Inoltre, sempre rispetto all’art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale posto in pubblica consultazione, sarebbe utile specificare che per le aziende compro oro multi punto, l’attestato venga richiesto alla sola questura territorialmente competente per domicilio, in caso di ditte individuali, e per sede legale, in caso di società commerciali, e non anche a tutte le questure in cui si opera attraverso unità locali e/o secondarie.
Quanto alla comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato di cui all’articolo 3, comma 6 del Decreto Ministeriale, considerato che gli esercenti compro oro, in attività al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, sono ormai dotati del citato conto dedicato, sarebbe opportuno inserire, già nell’istanza di iscrizione, la possibilità di comunicarlo contestualmente all’iscrizione al Registro, anziché, prevedere un termine di 10 gg. che, per gli operatori economici che avvieranno l’attività specifica negli anni avvenire, sono insufficienti tenuto conto delle difficoltà di accensione dei conti correnti.
Inoltre, per linearità e uniformità con i termini richiesti dal Registro delle Imprese, il termine di 10 giorni per la comunicazione delle variazioni all’OAM dovrebbe essere esteso equiparandolo a quello di 30 gg previsto dal Registro delle Imprese.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 05/12/2017