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Registro operatori compro oro: criticità del decreto ministeriale

Il contributo annuale a favore del Registro

All’articolo 5 del Decreto Ministeriale è stabilito che gli operatori compro oro sono tenuti a versare un contributo annuale, a fronte degli oneri per lo sviluppo e la gestione del registro, determinato dall’OAM in funzione della complessità organizzativa e giuridica del richiedente, desunta anche dal numero di sedi operative, dalla loro dimensione, dal numero dei preposti e dall’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata.
Tale criterio di determinazione del contributo annuo, di esclusività ovvero di secondarietà di esercizio dell’attività di compro oro, non rispetta la capacità di contribuzione dell’operatore. Infatti, la secondarietà è un carattere relativo al soggetto richiedente l’iscrizione che, in termini assoluti, può assumere rilievo di notevole importanza; a titolo di esempio, si consideri l’Operatore Professionale in Oro che esercita in modo secondario l’attività di compro oro. In tale fattispecie, la secondarietà dell’attività di compro oro rispetto al commercio dell’Oro (art. 1 legge 7/2000) è relativa; ciò in quanto, in tema di volume d’affari, tale soggetto movimenta più preziosi usati rispetto ad un semplice compro oro che esercita l’attività in modo assoluto.
Pertanto, piuttosto che il parametro sopra indicato, sarebbe più equo adottare scaglioni di volume di affari in base ai quali determinare il contributo, analogamente al metodo utilizzato dal Registro delle imprese per il diritto annuale.
Da ultimo, per quanto previsto dal comma 3, art. 5 del decreto, non è chiaro se l’attestazione di pagamento debba essere trasmessa solo all’atto di prima iscrizione (art. 3, comma 4) oppure in occasione dei successivi rinnovi, entro un certo periodo (ignoto), visto che, probabilmente, i controlli sui versamenti dei contributi saranno riscontrati dall’accredito sul conto corrente e non dall’attestazione di pagamento. 
Questo è lo scenario di incertezze normative e contraddittorietà tra uffici della Pubblica Amministrazione in cui esercitano l’attività di compro Oro le imprese appartenenti al settore aurifero (siano esse gioiellerie, Compro oro o Operatori professionali di cui alla Legge n. 7/2000).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 05/12/2017