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Ecobonus, Sismabonus, Bonus verde. Novità e conferme nella stabilità 2018

Le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica

L’art. 1 co. 3 lett. a) del DDL ha modificato l’Art. 14 del D.L. n.63/2013 rubricato “Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”. Guardiamo quali sono le novità introdotte dal DDL:
- è estesa fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% a favore di quanti, nel periodo ricompreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2018 abbiano sostenuto spese per:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti e conferma fino al 31 dicembre 2021 per quelli in ambito condominiale;
  • installare pannelli solari per fabbisogni domestici, industriali, di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • aver sostituito impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A corredate di termovalvole per i singoli radiatori, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione

- la detrazione è ridotta al 50%  per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A)

- proprio riguardo alla detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica, che la norma ante-modifica riconosce al contribuente, osserviamo che:

  • è esteso il periodo entro cui il contribuente, che abbia acquistato e posto in opera schermature solari, potrà goderne. La detrazione, usufruibile fino a un valore massimo della detrazione di € 60.000, sarà infatti disponibile per le spese (di cui al presente punto) sostenute nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018.
  • è riconosciuta anche nel caso di spese di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di € 100.000, purché tali interventi conducano a un risparmio di energia pari almeno al 20%;
  • è ridotta al 50% per le spese di intervento sui condomini, sostenute per l’acquisto e posa in opera di finestre (comprensive di infissi), di schermature solari, nonché di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  • è ridotta al 50% ed estesa sino a tutto il 2018, in caso di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di €30.000;

le detrazioni di cui all’art. 14 del D.L. n.63/2013, potranno essere usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché altri enti aventi le stesse finalità sociali, costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013 e che abbiano i requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Per la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall’ENEA, si dovrà attendere l’emanazione di uno o più decreti del Ministero dello sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in commento, ossia dal 1° gennaio 2018. Nell’attesa continueranno ad applicarsi il D.M. del n. 47/2007, e il D.M. n.66/2008.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/12/2017