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Irrilevanza penale dell’elusione fiscale

I presupposti costitutivi dell'elusione fiscale e abuso del diritto

Come noto il D.Lgs. n. 128 del 05 agosto 2015 (“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”) ha introdotto nel nostro ordinamento un’apposita norma concernente la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, incardinando nella Legge n. 212/2000, ovverosia nello Statuto dei diritti del contribuente, l’art. 10-bis.
La necessità di giungere a tale codifica normativa è nata anche, se non soprattutto, dalle incertezze legate alla non chiara individuazione dei presupposti costitutivi dell’elusione/abuso del diritto.
Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 128/2015 è stato evidenziato come ad esempio la Corte di Cassazione ha talvolta identificato la nozione di abuso nella sola assenza di valide ragioni economiche extrafiscali dell’operazione ed ha ritenuto tale assenza sufficiente a giustificare la ripresa a tassazione dei vantaggi fiscali invocati dal contribuente, senza porre il dovuto accento sul carattere indebito degli stessi.
Tale ricostruzione interpretativa ha pertanto indotto l’amministrazione finanziaria e i giudici a sottovalutare la libertà del contribuente di poter scegliere liberamente tra diverse opzioni disponibili in virtù del diverso carico fiscale, senza violare ovviamente alcuna norma tributaria.
Nel citato documento governativo è stato indicato, tra l’altro, che alla scarsa chiarezza relativa agli elementi costitutivi dell’elusione fiscale va aggiunta la circostanza che l’abuso del diritto è stato talvolta impropriamente utilizzato per identificare fattispecie che, invece, presentavano tutti i requisiti della frode, della simulazione e dell’interposizione. Fattispecie, quindi, che avrebbero dovuto essere perseguite con gli specifici strumenti, anche penali, già previsti dall’ordinamento tributario.
La necessità di dare maggiore certezza, sul piano normativo, all’elusione fiscale/abuso del diritto, evitando così che gli uffici dell’amministrazione finanziaria potessero esercitare i loro poteri di accertamento senza precise linee guida, ha portato il legislatore ad abrogare l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e ad introdurre nella L. n. 212/2000 l’art. 10-bis. 

L’introduzione dell’art. 10-bis nella Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) ha sancito normativamente la non rilevanza penale delle operazioni rientranti nell’abuso del diritto o nell’elusione fiscale.
A questo particolare aspetto della revisione del sistema fiscale italiano, avvenuta del 2015, ha dedicato una puntuale analisi anche la Guardia di Finanza nella recente circolare n.1/2018, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”.

 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 09/01/2018