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Spese condominiali e partecipazione al condominio 2018

Spese condominiali e obbligo dei partecipanti, quadro normativo

L'art. 1104, co.1, c.c., stabilisce, per quanto a noi interessa, che "ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza..., salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto".

L'art. 1104 c.c. è inserito nella parte del codice civile - Capo I, Titolo VII, Libro III dedicata alla comunione. Ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione si applicano al condominio per quanto non espressamente previsto dalle norme in materia di condominio nel successivo Capo II. Dunque quanto dispone l'art. 1104 c.c. vale entro tali limiti. Nell'ambito delle norme sul condominio, l'art. 1118, co. 2-4 c.c., anche questo per quanto qui interessa, statuisce che "il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

Mentre, l'art. 1123, co.1 c.c. stabilisce, elencando dunque le spese che i condòmini sono tenuti a pagare, che tra questi vanno ripartite "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza".

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Aggiornata il: 31/01/2018