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Contratto di locazione e pagamento spese condominiali

Convocazione del conduttore in assemblea

La legge prevede alcuni casi in cui il conduttore deve essere convocato in assemblea; in particolare, l'art. 10, L. 392/1978 prevede che "Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni".

In realtà l'applicazione di tale norma è stata spesso oggetto di differenti interpretazioni: ad es. la Corte di Cassazione ha affermato che il compito di convocare in assemblea spetta al locatore e non all'amministratore (Cass. 4802/1992), la sostituzione ad opera della riforma del termine "condomini" con il termine "aventi diritto" negli articoli dedicati alla convocazione in assemblea (v. artt. 1136, penult. co., c.c. e art. 66, disp. att. e trans. c.c.), indurrebbe a pensare invece che l'amministratore non sia tenuto a convocare in assemblea solo i condòmini, ma, ambito ben più amplio, tutti gli "aventi diritto".

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Aggiornata il: 07/02/2018