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Contratto preliminare e prima casa

Valore del contratto preliminare: la Cassazione a sezioni unite

(...)  Le S.U. - intervenute a dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza - hanno chiarito che il contratto preliminare ad effetti anticipati non è una figura atipica, perché non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono confluiti, ma integra una ipotesi di contratti collegati(Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 7930). Più precisamente, il collegamento negoziale si realizza tra un contratto preliminare (inteso quale accordo relativo ad un futuro contratto definitivo) e due ulteriori contratti accessori, un comodato (con riferimento alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente) ed un mutuo gratuito (in relazione alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore), i quali rispondono ad una propria tipica funzione economico-sociale.

Stando al ragionamento della Suprema Corte, il promissario acquirente viene immesso nella materiale disponibilità della cosa, in esecuzione di un contratto di comodato, il quale di per sé qualifica la situazione giuridica soggettiva del comodatario quale detenzione esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine.
In questa prospettiva, il possesso potrebbe essere opposto dal promissario acquirente, solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., e cioè assumendo e dimostrando un'intervenuta inversio possessionis.(...)
 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/02/2018