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Il licenziamento per ritorsione รจ nullo: obbligo di reintegra

Il caso di licenziamento per ritorsione nella sentenza n. 4883 2018

Un lavoratore veniva accusato dall'azienda di avere simulato uno stato di malattia e ,a seguito del deteriorarsi del rapporto gli veniva richiesto di dare le dimissioni proponendo una transazione economica che veniva rifiutata. Di fronte a tale rifiuto,  il datore di lavoro lo licenziava per giusta causa.

Il giudice del lavoro a cui ricorreva il lavoratore dichiarava nullo il licenziamento per il carattere ritorsivo. La Corte d'appello confermava la pronuncia del giudice di prima istanza   in quanto risultava dimostrata, dalle  circostanze di fatto riferite dai testi  e dai dati documentali acquisiti agli atti, la effettività dello stato patologico in cui versava il lavoratore  ed il carattere ritorsivo del recesso.

La Cassazione cui si rivolgeva la società rigettava il ricorso,  argomentando che i rilievi formulati dal ricorrente, riferiti a vizi prospettati come violazione di legge, sono volti, essenzialmente, a sindacare un accertamento di fatto condotto dal giudice del merito.

Inoltre, nel  merito,  da un canto, lo stato morboso in cui versava il lavoratore non era simulato, sulla scorta di dati obiettivi e di logiche considerazioni che muovevano dall'intento manifesto del lavoratore, di continuare nello svolgimento della attività alle dipendenze della società, così escludendosi la ricorrenza della giusta causa di licenziamento; dall'altro, che il quadro probatorio delineato era univoco nel senso di collegare l'atto di recesso datoriale al rifiuto da parte del dipendente, di accettare una transazione delle questioni economiche inerenti al pregresso rapporto di lavoro, così configurandosi l'intento ritorsivo che lo ispirava.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/03/2018