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Aliquote Irap 2018: modalità e scadenze di versamento

Come rateizzare il pagamento dell'IRAP 2018

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione (ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del  4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Come riportato nell'esempio nelle istruzioni ministeriali, qualora la prima rata di versamento scada il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento.
Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 agosto 2018, la seconda scade il 20 agosto 2018 senza l’applicazione degli interessi (gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione).

Si ricorda che i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 2 luglio al 1° agosto 2018, (prorogato al 20 agosto), ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento, gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi

2 luglio

0,00

20 agosto

0,00

16 luglio

0,16

20 agosto

0,00

20 agosto

0,49

17 settembre

0,33

17 settembre

0,82

16 ottobre

0,66

16 ottobre

1,15

16 novembre

0,99

16 novembre

1,48

 

 

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/06/2018