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Mancato versamento dei contributi INPS

Cassazione 10427 2018: evasione contributiva se manca la prova contraria

Nei casi di omessi versamenti dei contributi previdenziali , l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS ( di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, per quanto  regolarmente registrati nei libri obbligatori   concretizza l'evasione contributiva, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva (entrambe normate da  Art. 118, comma 8, della l. 388/2000, commi a) e b)).  Questa la conclusione della Cassazione ribadita nell'ordinanza 10427 2018 in linea con l' orientamento maggioritario della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità .

Ancora una volta si conferma, nei casi di omesso versamento dei contributi previdenziali,  l'applicabilità della seguente distinzione:

  • La semplice omissione contributiva riguarda i  casi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta solo l'atto finale ovvero il pagamento dei contributi. 
  • L'evasione contributiva si ipotizza invece  quando preventivamente vi è l' omessa o infedele denuncia dei rapporti lavorativi all'INPS , per cui si configura un vero e proprio occultamento dei rapporti o delle retribuzioni e  si presume l'esistenza di una specifica  volontà datoriale di non versare i contributi o i premi dovuti. In questi casi grava sul datore di lavoro l'onere di provare invece la propria buona fede. 

Nel caso specifico la Corte di appello aveva riformato una sentenza di primo grado sulla base della difesa del contribuente che affermava che il mancato e tempestivo pagamento dei contributi era da attribuirsi  all'indebita appropriazione, da parte del consulente, della somma da versare  e tanto integrava dunque una semplice omissione contributiva, peraltro poi regolarizzata.

L'INPS aveva invece contestato, nel ricorso in Cassazione,  che i rapporti di lavoro per i quali mancavano i versamenti erano registrati nel Libro Unico ma non vi era stata la trasmissione della denuncia contributiva con DM 10 (vigente all'epoca). 

La cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS  riaffermando i principi della normativa   sulla distinzione tra omissione e evasione contributiva , perfettamente applicabile nel caso in specie. La mancanza di buona fede del datore di lavoro infatti era presumibile non solo per l'assenza della  denuncia contributiva mensile  ma anche per  la sua condotta "silente",  ovvero la mancata tempestiva denuncia penale all'autorità competente dell'appropriazione indebita delle somme da parte di terzi, che era stata addotta come motivazione.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/06/2018