Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo del Jobs Act (legge 28 aprile 2014, n. 67), è intervenuto depenalizzando molte ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria. In particolare è stato depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali al di sotto di una determinata soglia , al contempo innalzando le sanzioni amministrative.
Infatti l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016 prevede che per i soli omessi versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Per le omissioni in misura maggiore resta confermata la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032 per il datore di lavoro che opera le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni dei lavoratori , senza provvedere al dovuto versamento all’INPS.
In ogni caso va ricordato che il datore di lavoro non è punibile con la sanzione penale per le omissioni più gravi e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia se versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
La norma riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori agricoli .