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Pagamento stipendi con mezzi tracciabili: novità

Tutti i mezzi tracciabili consentiti oggi dalla normativa

MEZZI TRACCIABILI CONSENTITI PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI/COMPENSI

bonifico bancario

strumenti di pagamento elettronico : Carte di credito, Carte ricaricabili, Paypal, Bonifico bancario online , Vaglia postale 

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria, con mandato di pagamento a nome del lavoratore, oppure un conto corrente ordinario 

assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.

In particolare, con la nota 5828 del 4.7.2018 l'INL ha specificato che tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra anche il versamento degli importi su carta di  credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In questo ultimo caso, per consetire la tracciabilità  dell'operazione, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di  versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

Inoltre il pagamento dei soci lavoratori di cooperativa, che sono anche  prestatori, ossia intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito  sociale, potrà avvenire anche attraverso versamenti su "libretto del prestito",  aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
 questa modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore prestatore;
 il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe, e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si ricorda  che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga  retribuzione non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ciò è stato ribadito anche con la nota 5828 del 4.7.2018 dell'INL anche se l’obbligo di redigere la busta paga è prevista dall’art. 1 L. n. 4/1953 e  la sottoscrizione per ricevuta di tale prospetto non è mai stata considerata  quietanza dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/09/2018