L’articolo 31, lettera d) della Legge n. 457/1978 (il nuovo riferimento normativo è dato dall’articolo 3, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) provvede invece a stabilire quali siano gli interventi di ristrutturazione edilizia, definendo tali gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia vanno poi ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Dal punto di vista autorizzativo sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (articolo 3, comma 1, lettera b) e articolo 10, comma 1, lettera c).
A titolo esemplificativo vengono considerati interventi di ristrutturazione edilizia:
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quelle opere che comportino la riorganizzazione delle unità immobiliari, del loro numero e della loro dimensione,
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la costruzione di servizi igienici in ampliamento della superficie o del volume,
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le modifiche di elementi strutturali orizzontali (solai, travi) con variazione delle altezze,
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la trasformazione delle destinazioni dei locali accessori in residenziali (cantina, autorimesse e posti auto, lavatoio e sottotetti),
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la sostituzione integrale degli elementi verticali portanti dell’edificio, l’aumento delle superfici (chiusura balconi e terrazzi da adibire a vani abitabili)
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la demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato.